Cartella Clinica

DOCUMENTAZIONE

  • CONSIGLIO di STATO sz 2866-08
    Anche nella disciplina in materia di protezione dei dati personali è rinvenibile una apposita norma (articolo 82 d.lgs. n. 196 del 2003) che, con riferimento all'informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, stabilisce che questa possa avvenire successivamente all intervento dell operatore sanitario, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Ora, se i congiunti hanno titolo ad interloquire in questioni così rilevanti concernenti la conservazione della salute, allorchè il familiare ancora in vita sia nell impossibilità di provvedervi personalmente, a maggior ragione essi devono ritenersi legittimati dopo la sua morte ad acquisire le informazioni di carattere sanitario in possesso dell Amministrazione. Anche perchè, ove così non fosse, i congiunti del paziente deceduto non potrebbero neppure acquisire quelle informazioni di carattere preliminare necessarie per chiarire eventuali dubbi circa l efficienza del servizio prestato e l efficacia e delle cure prestate al loro congiunto. 
  • Cass Pen Sez V sz n 19094 del 9-05-08
    Il delitto di falso materiale in atto pubblico è punito a titolo di dolo generico, ma è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà della immutatio veri, essendo sufficiente per la configurabilità dell elemento soggettivo la sola coscienza e volontà della alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l agente si sia proposto e senza che sia necessario che il nocumento rientri nella rappresentazione dell agente. Nel caso specifico, tuttavia, la correzione della cartella clinica, delegata dal primario all aiuto, risultava del tutto maldestra ed approssimativa, per essere stato [volendosi indicare la corda vocale oggetto di intervento chirurgico] il termine SX semplicemente sovrapposto a quello DX, che era pur sempre rimasto leggibile. Il primario pur omettendo di controllare il rispetto di tutte le formalità richieste per la correzione dell atto pubblico e cioè la data e la firma in calce dell avvenuta correzione, realizzava un comportamento connotato da leggerezza e negligenza, non idoneo a integrare gli estremi dell elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all art. 476 c.p., in quanto esulata la volontà di immutare il vero.
  • Trib Cosenza Sz 18-06-2007
    Il referto del Pronto Soccorso ai sensi dell art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto dichiarato al medico di turno; non prova anche la veridicità e l esattezza delle dichiarazioni rese, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Ne consegue che sotto tale profilo il referto non è vincolante e il dichiarante ben potrebbe dimostrare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere. 
  • Cass Pen Sez V n 2669 25-01-07
    Benchè si consideri improbabile un esplicito accordo per una falsificazione della cartella clinica, gli imputati messi sull’avviso dalle "voci di corridoio", omisero consapevolmente un'indagine immediata, dalla quale avrebbero agevolmente ricevuto conferma documentale diquelle voci. E' del tutto plausibile, pertanto, il convincimento circa il consapevole rifiuto deichirurghi di accertare le cause effettive della crisi che condusse la paziente alla morte, omettendo così di riferirne nella cartella clinica da loro redatta, non accertando e non attestando una realtà di cui si erano resi ben conto. 
  • Consiglio Stato Sz n. 5374 del 28-10-08
    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l illegittimità del diniego opposto dall ospedale alla richiesta di accesso alla cartella clinica dell ex coniuge. In particolare è stato affermato che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità e che il coniuge (marito) ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari per corroborare, fin dall inizio, una valida azione giudiziaria volta all annullamento del vincolo matrimoniale. Tanto perchè in presenza della detta situazione deve ritenersi sussistente l interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, nè circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario. 
  • car clin smarrita Trib Genova 13-12-2006
    Qualora il danno lamentato da una paziente sia stato unicamente ricondotto all'impossibilità di ricostruire e valutare l'idoneità delle cure ad essa prestate dall'Ente Ospedaliero a causa dello smarrimento della cartella clinica, detto danno non sussiste ove dalla documentazione prodotta nella causa da entrambe le parti, sia agevole la ricostruzione del percorso diagnostico-terapeutico dal momento del ricovero fino al momento dell'intervento. 
  • Cons di Stato n 6681 del 14/11/06
    La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che deve essere accolta l'istanza finalizzata a prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica intestata al coniuge del soggetto richiedente, allorchè essa venga avanzata allo scopo di intraprendere un'azione giurisdizionale davanti al tribunale ecclesiastico per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario. 
  • Tribunale di Genova Sz 23-11-05
    Le attestazioni contenute in cartella clinica relative alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, in quanto esplicazione del potere certificativo e della natura pubblica dell'attività sanitaria hanno valore di atto pubblico e, come tali, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza della cartella e di tutta l'attività in essa menzionata. Tutti i medici che prestano in qualche modo assistenza al paziente sono tenuti parimenti alla corretta compilazione, per quanto di propria competenza, della cartella clinica; anche nel caso di sanitario interpellato per un consulto, deve ritenersi che esista l'obbligo di partecipare alla redazione della stessa o, comunque, di controllarne la completezza ed il contenuto. Nella valutazione dell'esattezza della prestazione medica valore indiziante è attribuito alla corretta ed esaustiva compilazione della cartella clinica, con la conseguenza che le omissioni imputabili al medico nella redazione della stessa cartella clinica possono rilevare ai fini del nesso eziologico presunto.
  • Cassaz sez V penale sz n 22694 16-06-05
    La Suprema Corte affronta il problema della falsità ideologica in atti, nei quali si tace su un evento, che è invece regolarmente attestato; in virtù dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 479 c.p. nel caso specifico si è condannato un medico che nel descrivere nella cartella clinica l'intervento di amniocentesi aveva omesso di menzionare l'effettuazione di un primo prelievo ematico.
  • Cassazione sz 7-11-2005
    Non puo' essere riconosciuto all' anamnesi raccolta in occasione del ricovero in casa di cura, valore di confessione stragiudiziale, utilizzandola per superare i dati documentali, in presenza di espressa contestazione. Se è vero che solitamente i dati anamnestici vengono esposti dai medici in ordine cronologico, è altresì vero che essi vengono riportati sulla base delle dichiarazioni del paziente, che possono non essere caratterizzate da altrettanta precisione, ed essere dal paziente stesso esposte anche in modo impreciso, disordinato o confuso, mentre è altresì dato notorio di esperienza che tali dichiarazioni non vengono abitualmente rilette al paziente. 
  • Trib Monza 29-08-05
    Quando non sia possibile stabilire con assoluta esattezza se il danno patito da un paziente sia stato causato dall'imperizia del medico curante o da altre cause, enl'incertezza derivi dall'incompletezza della cartella clinica o dall'omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest'ultimo deve ritenersi responsabile del danno, allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo. 
  • Corte dei Conti n 306 del 6-11-2000
    Responsabilità contabile e amministrativa – personale medico – responsabilità di reparto – primario ospedaliero - danno indiretto a seguito della stipula dell’atto transattivo con il terzo danneggiato - azione di rivalsa a seguito di risarcimento danni disposto con atto di transazione – assenza di colpa grave professionale a seguito di assistenza al parto conclusosi con danni irreversibili per il nascituro per asfissia neonatale – assenza di tracciato cardiotocografico nella cartella clinica non costituisce prova dell’omissione del tracciato.

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