Privacy

DOCUMENTAZIONE

  • CONSIGLIO di STATO sz n.2866-08
    Anche nella disciplina in materia di protezione dei dati personali è rinvenibile una apposita norma (articolo 82 d.lgs. n. 196 del 2003) che, con riferimento all informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, stabilisce che questa possa avvenire successivamente all intervento dell operatore sanitario, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l interessato. Ora, se i congiunti hanno titolo ad interloquire in questioni così rilevanti concernenti la conservazione della salute, allorchè il familiare ancora in vita sia nell'impossibilità di provvedervi personalmente, a maggior ragione essi devono ritenersi legittimati dopo la sua morte ad acquisire le informazioni di carattere sanitario in possesso dell Amministrazione. Anche perchè, ove così non fosse, i congiunti del paziente deceduto non potrebbero neppure acquisire quelle informazioni di carattere preliminare necessarie per chiarire eventuali dubbi circa l efficienza del servizio prestato e l efficacia e delle cure prestate al loro congiunto. 
  • TAR LAZIO Roma Sz 28-11-07
    E' illegittimo il diniego di accesso ai registri dei reparti di pronto soccorso e medicina opposto dalla ASL al dirigente medico interessato a ricostruire le sue prestazioni di servizio in detti reparti in quanto il sanitario agisce per la tutela di un interesse che coinvolge posizioni relative al diritto al lavoro e alla salute, costituzionalmente garantite e di rango paritario, mentre per la tutela della riservatezza dei pazienti potranno essere oscurati i nominativi. 
  • TAR CALABRIA Sz n 1059 12-10-2007
    Legge 104/92: è garantito l'accesso agli atti della Commissione la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
  • Provvedimento Garante Privacy 14-06-07
    Sulla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n. 161 è stato pubblicato il Provvedimento 14 giugno 2007 "Trattamento dei dati sensibili per l'accesso dei medici in zone a traffico limitato", con il quale il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto il divieto per i Comuni a richiedere, e per i medici a fornire, le generalità o altre informazioni che possano identificare le persone visitate a domicilio all'interno di aree ZTL, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione in tale aree. 
  • Provvedimento Garante Privacy 21-03-2007
    Le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidità civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie devono essere rilasciate senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi (punto 3.2. del presente provvedimento); 
  • TAR LAZIO Sez III Sz 1600 20-02-2007
    Il paziente ha diritto ad accedere agli atti dell’Azienda per verificare gli esiti dell’inchiesta amministrativa interna aperta a seguito del verificarsi di casi di infezione postoperatoria nella clinica oculistica. Vi è interesse del ricorrente ad accedere ai documenti interni in quanto lo stesso subiva un intervento all’occhio proprio nel periodo in cui si verificavano gli episodi denunciati dalla stampa con lesione gravissima seguita all’operazione e sussistendo, come certificato da una perizia di parte, un possibile nesso tra quanto a lui accaduto e gli episodi occorsi. Non si ravvisano, altresì, particolari esigenze di riservatezza poichè il ricorrente chiedeva di accedere a documentazione relativa ad una inchiesta svolta dall’Azienda che potrà essere esibita omettendo di ostendere dati sensibili relativi a persone o singoli episodi ininfluenti ai fini della tutela richiesta.
  • CONSIGLIO STATO SEZ V Sz 66811 4-11-2006
    A mente dell’art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile". Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.

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