Certificati medici per il rilascio, il rinnovo o la revisione di patente, autocertificazioni e Legge Bassanini: una situazione confusa

Per conseguire la patente di guida presso gli ambulatori di Medicina Legale della ASL 3 Genovese, nonché presso la CML Patenti quando di competenza, per documentare le proprie condizioni di salute il richiedente deve obbligatoriamente presentare un certificato anamnestico redatto dal proprio medico di fiducia.

Se, invece, la visita è effettuata per la conferma di validità o la revisione della licenza di guida, le attuali procedure prevedono sempre la presentazione dell’autocertificazione dei dati sanitari.

Questo doppio binario esiste in altri casi: per il rilascio/rinnovo del porto d’armi, o del certificato di idoneità alla loro detenzione, è necessaria la presentazione del certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, mentre per ottenere il certificato di buona salute per la cessione del quinto dello stipendio, nonché per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche, è sufficiente l’autocertificazione.

Da quanto sopra sembrerebbe che l’obbligo del certificato anamnestico sussista per le attività che implicano un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica (guida di veicoli, porto e detenzione di armi), ma non per quelle che potrebbero pregiudicarla in misura minore (conduzione di natanti), o per le valutazioni cui consegue solo un beneficio economico (cessione del quinto).

Se questa fosse la ratio allora risulta difficile comprendere perché l’obbligo del certificato anamnestico debba valere solo per il conseguimento delle patenti di guida, e non anche per il rinnovo o la revisione.

Per cercare di chiarire il punto è sembrato interessante verificare come, limitatamente a questi casi, le norme disciplinano il riscontro delle condizioni di salute del cittadino.

Partendo dal presupposto che, trattandosi di normative nazionali, la loro applicazione dovrebbe essere omogenea su tutto il territorio italiano, è sembrato anche utile esaminare le procedure adottate presso altre ASL: a tal fine sono state analizzate le informative al cittadino contenute nei siti web di diverse Aziende Sanitarie.

In molti casi questi non erano aggiornati, o le informazioni erano di difficile accesso o non reperibili, ma è stato comunque possibile esaminare i siti di 38 ASL - disseminate su tutto il territorio nazionale - ove erano rintracciabili informazioni sulla documentazione da presentare in occasione delle visite ambulatoriali per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida.

Per il conseguimento, ove presente, era univoca l’indicazione di presentare il certificato anamnestico.

Riguardo, invece, al rinnovo della patente, in 23 casi non venivano date indicazioni sulla documentazione da presentare, in 11 si precisava che era necessaria l’autocertificazione dei dati sanitari, ed in altri 4 era previsto il certificato anamnestico.

Dall’analisi emergevano anche alcuni casi particolari: presso l’ASL di Teramo è prevista l’autocertificazione sia per il conseguimento che per il rinnovo di patente, ma nel primo caso essa va integrata dal certificato anamnestico del MMG; presso l’ASL Roma 2 vengono effettuate visite per il rilascio ed il rinnovo solo delle patenti A e B, ed in entrambi i casi va presentato il certificato anamnestico; presso l’ASL Roma 3 viene effettuato solo il rinnovo delle patenti A e B, ma non è indicata la documentazione da presentare; presso l’ASL Roma 5 è richiesto il certificato anamnestico per il rilascio ed il rinnovo di tutte le categorie di patenti; infine presso l’Azienda Sanitaria Alto Adige è richiesta la presentazione del certificato anamnestico per il rinnovo delle patenti superiori e professionali.

Ci si trova, quindi, di fronte ad una situazione estremamente variegata, con anche notevoli differenze procedurali, sia fra ASL di diverse Regioni che fra Aziende situate all’interno dello stesso territorio.

 

Il diritto ad autocertificare

L’impiego dell’autocertificazione trova le sue basi giuridiche nella legge 127/1997 (cd Bassanini bis) con la quale si riconosceva al cittadino il diritto a dichiarare dati relativi a “stati, fatti e qualità personali” già noti alla PA, senza doverli supportare con altra documentazione: l’obiettivo era la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il successivo DPR 403/1998 - che ne costituisce il Regolamento di attuazione - esplicitava tutte le situazioni in cui si possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, ma nell’art. 10 precisava alcuni casi in cui tale possibilità è esclusa, “salvo diverse disposizioni delle normative di settore”.

Fra queste esclusioni rientravano anche i “certificati medici, sanitari …”.

Tale impostazione fu ulteriormente confermata dall’art 49 del successivo DPR 445/2000 (TU in materia di documentazione amministrativa).

Quindi nei suoi rapporti con la PA il cittadino può autocertificare molti dati personali, ma non quelli relativi alle proprie condizioni di salute; ciò gli sarà concesso se la normativa di settore concernente l’oggetto della richiesta prevede delle precise deroghe al divieto generale.

Per poter dispiegare i propri effetti questa deviazione di “maggior favore” dal principio generale di esclusione dovrebbe, comunque, essere chiaramente precisata dalla specifica normativa; la sua mancata indicazione non può, infatti, far ritenere “a priori” che essa sia implicitamente ammessa.

 

Il quadro normativo sull’accertamento dell’idoneità alla guida

Il complesso di norme che attualmente regolano la concessione delle licenze di guida è costituito dal Codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione - con le loro varie modifiche ed integrazioni - nonché dalle circolari esplicative, ed applicative, emanate dai Ministeri competenti in materia.

La possibilità di conseguire una patente di guida è normata dall’art. 119 del cds che, al c. 1, stabilisce che non può “ottenere” la patente - o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida - “chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”.

In diretto collegamento con questa disposizione erano gli articoli da 319 a 328 del Regolamento di attuazione, in cui si specificavano i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente.

Attualmente queste norme sono state parzialmente modificate dal DL 59/2011 - con cui sono state recepite le Direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE - il quale, però, non ha cambiato l’art. 319.

Questo, al c. 1, stabilisce che “Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli”, al momento della visita medica per l’accertamento dell’idoneità psicofisica il richiedente non deve essere affetto dalle condizioni patologiche indicate nell’art. 119, con riferimento alla impossibilità di “condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita”.

L’allegato 3 del DL 59/2011 precisa i requisiti minimi di idoneità psicofisica per l’ottenimento della licenza di guida, ed elenca in dettaglio le situazioni patologiche che escludono tale possibilità.

Queste comprendono le patologie visive, le affezioni cardiovascolari, il diabete mellito, l’epilessia, le malattie neurologiche, le turbe psichiche, la sindrome delle apnee notturne ed i disturbi del sonno ad essa correlate, la dipendenza da alcool o la guida dipendente da alcool, l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l’abuso o l’uso abituale di medicinali.

A ciò si aggiungono le disposizioni sulla funzionalità dell’apparato visivo ed uditivo, e l’efficienza degli arti.

Da tutto ciò risulta evidente come il legislatore non abbia considerato la guida di veicoli come un diritto generalizzato, bensì come un’attività potenzialmente pericolosa che va svolta nella massima sicurezza - tanto per il conducente quanto per gli altri utenti della strada - e per la quale sono necessarie buone condizioni di salute fisica e psichica.

Nell’ambito di questo quadro generale la normativa dà precise indicazioni sulla documentazione medica da acquisire in sede di visita per accertare le condizioni di salute del richiedente?

La risposta è affermativa solo per il conseguimento.

In questo caso, infatti, il c. 3 dell’art. 119 - come modificato dall’art. 23 c. 1, lett. d, della legge 120/2010, che ha istituito nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale - prescrive che, al momento della visita, i medici certificatori devono tenere conto di eventuali precedenti morbosi del richiedente tali da escludere, o limitare, l’idoneità alla guida.

Questi devono risultare da un “certificato medico rilasciato da un medico di fiducia”, risalente a non oltre tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida.

Le attuali disposizioni rappresentano un ritorno al passato, in quanto l’obbligo di presentare un certificato anamnestico per il primo rilascio di patente era già previsto dall’art. 119 ma, nell’ambito di un procedimento di semplificazione delle procedure amministrative, fu abolito dal DPR 575/1994.

Questa reintroduzione suscitò molte perplessità sulla figura del medico “di fiducia” che ha l’obbligo di redigerlo, e soprattutto sui contenuti, vista la possibile violazione delle norme deontologiche a tutela della privacy del paziente paventata da molti medici.

Per chiarire tali dubbi il 5/11/2010 il Ministero della Salute diramò una Circolare in cui si affermava che per medico di fiducia doveva intendersi principalmente il MMG del richiedente.

Anche in questo caso si verificava un ritorno al passato, dal momento che già il c. 2 dell’art. 319 del Regolamento di esecuzione - poi modificato dal DPR 610/1996 - stabiliva che “il richiedente sottoponendosi agli accertamenti è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all’idoneità alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi”.

Riguardo ai contenuti del certificato, la Circolare ministeriale specificava che vanno attestati solo i precedenti morbosi direttamente accertati - anche per quanto riguarda aspetti specialistici - durante l’attività di medico curante, i quali “nell’attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida”.

Tali precedenti non venivano precisati, ma nel modello di certificato allegato alla Circolare - diretto a “facilitare e uniformare il rilascio della certificazione” - si indicavano esplicitamente le patologie di cui all’allegato 3 del DL 59/2011, nonché le minorazioni visive, uditive e degli arti contemplate dal Regolamento di esecuzione.

Se, nel corso dell’accertamento monocratico, dal certificato emergessero una o più delle condizioni di cui sopra il richiedente andrà segnalato alla MCTC, la quale disporrà una visita di revisione presso la CML.

Solo in caso di diabete non complicato, ben compensato dalle terapie e non associato ad altre patologie, la visita per il conseguimento delle patenti A e B - e relative sottocategorie - può essere effettuata in ambito monocratico, acquisito il parere di uno specialista in diabetologia - o specializzazione equipollente - operante presso strutture pubbliche, ma anche private accreditate o convenzionate.

Per il conseguimento delle patenti superiori, invece, la visita va effettuata presso la CML.

Il c. 2 ter dell’art. 119 ha, poi, introdotto un nuovo obbligo di certificazione per il “primo rilascio” della patente di guida di qualunque categoria, e dei certificati di abilitazione professionale KA o KB: in questi casi dovrà essere presentato un particolare certificato da cui risulti che il richiedente non abusa di alcolici, e non fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questo andrà prodotto anche in caso di revisione della patente per violazione dell’art. 186 bis del cds (guida in stato di ebbrezza), per il rinnovo del patentino filoviario, nonché dei certificati di abilitazione professionale se il rinnovo non coincide con quello della patente.

Dal testo dell’articolo si evince, inoltre, che esso andrebbe acquisito anche in caso di rinnovo della patente di guida di soggetti già sottoposti a revisione ai sensi dell’art. 186 bis.

Nonostante siano passati diversi anni dall’entrata in vigore della legge, ancora adesso non sono state stabilite le modalità con cui andrebbe redatto il certificato, né la relativa competenza sanitaria, per cui questa parte della normativa è di fatto inapplicata.

Come si è visto queste disposizioni stabiliscono esplicitamente che per il conseguimento della patente il richiedente deve presentare il certificato anamnestico, ma accade lo stesso per il rinnovo o la revisione, oppure per queste fattispecie la norma indica che si possa fare ricorso all’autocertificazione?

In entrambi i casi le disposizioni del Codice della strada non forniscono elementi chiarificatori.

Per quanto si riferisce alla conferma di validità, infatti, l’art. 126 del cds si limita ad elencare i termini di durata delle diverse categorie di patenti e dei certificati di abilitazione professionale, ed a precisare che per rinnovare le patenti superiori oltre i limiti anagrafici previsti la valutazione compete alle CML.

Riguardo ai requisiti sanitari il testo afferma solamente che la possibilità di rinnovare le patenti, ed i certificati di abilitazione professionale, è “subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida”, senza dare indicazioni circa la documentazione medica necessaria.

Curiosamente fra i quesiti interpretativi che portarono all’emanazione della Circolare del Ministero della Salute sopra riportata vi era anche quello relativo all’eventuale obbligatorietà del certificato anamnestico anche in caso di rinnovo della patente, ma ad esso non fu data alcuna risposta.

Questa indeterminatezza normativa sembrerebbe, quindi, costituire la giustificazione del ricorso all’autocertificazione.

Se da questa dovessero risultare le patologie previste dal cds il richiedente dovrà essere sottoposto a revisione presso la CML, tranne che per il diabete non complicato, e ben compensato dalle terapie: in questo caso il rinnovo potrà essere effettuato in ambito monocratico, con le stesse modalità ed esclusioni previste per il conseguimento.

Infine, la revisione della patente è regolata dall’art. 128 del cds: le situazioni di competenza medica sono previste dai commi 1 bis ed 1 quinquies.

In base al c. 1 bis, “I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti … i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale … sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente ”.

Secondo il c. 1 quinquies “Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”.

Queste disposizioni si limitano a stabilire i casi in cui sussiste l’obbligo di segnalazione alla MCTC di situazioni patologiche potenzialmente incompatibili con l’idoneità alla guida, ma non precisano se, in occasione della visita di revisione, la persona dovrà presentare il certificato anamnestico o la dichiarazione sostitutiva.

Mentre le sopra descritte disposizioni “tecniche” di settore sono indeterminate quelle “amministrative” appaiono, invece, univoche nel rifiutare l’autocertificazione.

Vedasi in questo senso la Circolare n. 21 del 24/3/1999 del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in cui si precisava che possono essere sostituiti da autocertificazioni tutti i certificati, estratti ed attestati da presentare alla MCTC per l’adozione dei vari provvedimenti amministrativi, ma si confermava la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Più recentemente questa impostazione è stata ribadita dall’undicesimo aggiornamento dell’Ordine di Servizio N 9/2001 della MCTC di Torino, decorrente dal 1/1/2012.

 

Una situazione confusa

Quanto sopra riportato evidenzia come l’indeterminatezza delle norme sulla conferma di validità, e la revisione, delle patenti di guida crei confusione sulle modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica.

Inoltre la sopra descritta variabilità di procedure appare in contrasto con la necessità di garantire, sul territorio nazionale, la stessa uniformità valutativa che, per il conseguimento, deriva dall’obbligo del certificato anamnestico.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono le disposizioni del Ministero della Salute riguardo alla competenza sul rilascio e rinnovo delle patenti di guida attribuita ai medici - appartenenti al ruolo del Ministero - in servizio presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera.

Nelle istruzioni riportate nel portale del Ministero si afferma che - con riferimento al c. 3 dell’art. 119 cds - in occasione delle visite effettuate presso queste strutture il richiedente dovrà produrre un certificato anamnestico, redatto dal medico di famiglia, sia per il conseguimento che per il “primo rinnovo”.

Fermo restando il dubbio su quale documentazione andrebbe prodotta per gli ulteriori rinnovi, è molto importante il fatto che, nel sito di uno dei Ministeri competenti per il “settore” patenti, sia esplicitamente indicato che anche per la conferma di validità va presentato il certificato anamnestico.

 

Il lato nascosto

Queste disposizioni ministeriali - insieme ai pochi casi in cui le ASL richiedono il certificato anamnestico anche per il rinnovo della patente - devono considerarsi delle immotivate eccezioni in un contesto orientato a privilegiare l’autocertificazione, o fra le pieghe delle normative sono nascosti elementi che permettono di escludere sempre la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive?

Diversi elementi portano a ritenere che il complesso di norme che, anche indirettamente, incidono sulla possibilità di ottenere una licenza di guida sia, in realtà, coerentemente indirizzato verso l’obbligo del certificato anamnestico.

In primo luogo il divieto di autocertificare i dati sanitari contenuto nella legge 127/1997, nel DPR 403/1998 e nel DPR 445/2000 non risulta essere stato abolito da altre normative, e non sono state rinvenute ulteriori disposizioni - stabilite dai Ministeri dei Trasporti, della Salute e dell’Interno, fra cui si dividono le competenze in materia di patenti ed idoneità alla guida - che istituiscano una deroga a detto divieto.

Al contrario esistono disposizioni applicative, anche recenti, del Dipartimento del Trasporti e della MCTC in cui si conferma ulteriormente l’impossibilità di autocertificare tali dati.

Questo “corpus” costituisce una sorta di muro di contenimento contro la possibilità di utilizzare l’autocertificazione dei dati sanitari; come detto, però, la stessa legge 127/1997 la consente se previsto da specifiche normative di “settore”.

In questo senso un esempio è dato dalle disposizioni sull’idoneità alla conduzione nautica contenute nel DL 171/2005, che è il Codice della Nautica da Diporto, e nel DM 146/2008, che ne è il Regolamento di attuazione.

Anche queste norme contengono specifiche indicazioni per il conseguimento, il rinnovo o la revisione della patente - da effettuarsi presso le Commissioni Mediche Locali - quando vi siano delle condizioni morbose che possono incidere sull’idoneità psicofisica alla conduzione nautica.

Orbene, secondo il c. 7 dell’art. 36 del DM 146/2008 il giudizio di idoneità deve risultare dal certificato previsto dall’annesso 1 dell’allegato I dello stesso DM; in questo si fa espresso riferimento alla “dichiarazione anamnestica dell’interessato”, il cui modello è pubblicato nell’annesso 2 del medesimo allegato.

Dunque per questo tipo di patenti la normativa di “settore” prevede esplicitamente il ricorso all’autocertificazione, da acquisire sia in occasione dell’accertamento monocratico che in caso di visita presso la CML.

Per le patenti di guida, invece, dall’analisi dei testi emerge che né il Codice della strada né il Regolamento di esecuzione prevedono un analogo documento.

Il solo riferimento ai certificati è contenuto nell’art. 331 del Regolamento, in cui sono indicati i modelli che devono essere compilati dai medici monocratici per il conseguimento ed il rinnovo della patente, e quello che va compilato dai componenti delle CML in occasione delle visite di revisione.

In passato la lista degli allegati all’art. 331 - contenuta nel testo pubblicato sulla GU n. 303 del 28/12/1992 – prevedeva anche, come modello IV.4, il certificato anamnestico che - ai sensi dell’art. 319 c. 1 dello stesso Regolamento - andava presentato in tutti i casi in cui doveva essere valutata l’idoneità psicofisica, e quindi anche per la conferma di validità e la revisione.

L’evoluzione storica della normativa evidenzia come si sia poi verificato, in nome della semplificazione amministrativa, un progressivo smantellamento delle disposizioni in tema d’idoneità psicofisica alla guida.

L’art. 15 del DPR 575/1994 stabilì - con riferimento al c. 3 dell’art. 119 cds - l’abrogazione dell’obbligo del certificato anamnestico, senza peraltro indicare quale documentazione alternativa andasse presentata per dimostrare lo stato di salute del richiedente.

Si realizzava così una situazione paradossale: per conseguire la patente non era più necessario documentare le proprie condizioni di salute, mentre per il rinnovo o la revisione restava valido l’obbligo del certificato anamnestico.

A peggiorare ulteriormente le cose intervenne, poi, il DPR 610/1996 che modificò l’art. 319 del Regolamento eliminando ogni riferimento alla certificazione necessaria per la valutazione dell’idoneità psicofisica, e stabilendo genericamente che “Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita”.

Poco comprensibile, in questo contesto, appariva la precisazione che “I medici di cui all'articolo 119, comma 2 … nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320”, ossia quelle patologie invalidanti che in precedenza dovevano, se presenti, essere riportate nel certificato anamnestico.

Sulla base di quali elementi, infatti, il medico certificatore avrebbe potuto conoscere la storia clinica di quella persona, e se necessario prescrivere esami od accertamenti specificamente mirati - o inviarla a visita presso la CML nei casi specificati dal Codice - dal momento che la norma escludeva qualsiasi attestazione di eventuali patologie non compatibili con la guida?

Per assurdo una persona affetta da una patologia invalidante non immediatamente apprezzabile avrebbe potuto conseguire, o rinnovare, la patente senza dover in alcun modo documentare le proprie condizioni di salute.

Di fronte a questa situazione è giustificabile che il ricorso all’autocertificazione potesse essere visto come una possibilità per documentare eventuali patologie potenzialmente pregiudizievoli.

Resta però, il fatto che essa non era esplicitamente prevista dalla normativa di “settore”, e quindi risultava - e tuttora risulta - sempre vietata dalle disposizioni in tema di dichiarazioni sostitutive.

La recente reintroduzione dell’obbligo del certificato anamnestico appare dunque diretta ad una maggiore tutela della pubblica incolumità, ed al miglioramento della sicurezza stradale, da ottenersi anche mediante un più adeguato controllo dei conducenti con ridotta idoneità psicofisica.

Non va sottovalutato, infatti, che la dichiarazione sostitutiva potrebbe anche non essere veritiera, sia perché una persona può inconsapevolmente sottovalutare l’impatto delle patologie o minorazioni da cui è affetta sulle proprie capacità di guida, sia perché può negarne volontariamente l’esistenza per il timore di essere inviato a visita di revisione presso la CML con il rischio di un’eventuale riduzione della validità, o dell’applicazione di “misure restrittive” - come l’obbligo di guida in orario diurno, o su percorsi limitati - fino ad arrivare al giudizio di non idoneità nei casi più gravi.

Il fatto, però, che il Codice della strada ne prescriva l’acquisizione solo per il conseguimento della patente, può giustificare l’uso dell’autocertificazione negli altri casi?

Un’obiezione possibile, infatti, potrebbe essere che la non esplicita indicazione, nel testo del Codice della strada, dell’obbligo di acquisirlo anche per il rinnovo o la revisione, di per sé giustificherebbe la possibilità di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva.

Ribadendo ancora tutte le considerazioni già esposte in materia di inammissibilità dell’autocertificazione dei dati sanitari, ed il fatto che né il Codice della strada né il Regolamento di esecuzione pubblicano alcun modello di dichiarazione sostitutiva, in realtà la reintroduzione del certificato anamnestico ha riattivato alcune disposizioni indicative dell’obbligo di presentarlo in tutti i casi in cui si valuta l’idoneità alla guida.

Riguardo alla conferma di validità, l’art. 126 del cds stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 … La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale … è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida”.

Quel preciso riferimento all’art. 119 indica che le visite mediche per il rinnovo della patente vanno svolte seguendo gli stessi criteri e le stesse procedure previste per il rilascio; anche in questo caso, quindi, l’accertamento dell’idoneità psicofisica andrà effettuato sulla base della presentazione del certificato anamnestico, come stabilito dal c. 2 dello stesso articolo.

Più complessa risulta l’interpretazione delle disposizioni relative alla revisione della patente.

Infatti sia l’art 119, al c. 4, che l’art. 128 del cds si limitano ad elencare i casi in cui la valutazione compete alle CML, senza precisare le modalità di accertamento delle condizioni di salute della persona sottoposta a questo provvedimento.

Dalla lettura dell’art 119, però, si può notare che il c. 2 istituisce una differenziazione delle competenze valutative fra medici monocratici e CML solo sulla base dell’eventuale presenza delle situazioni previste dalle disposizioni sopra citate, ma non stabilisce diverse modalità di accertamento dei requisiti psicofisici rispetto al conseguimento o alla conferma di validità della patente.

Di conseguenza si può ragionevolmente ritenere che il certificato anamnestico vada sempre presentato. anche in occasione della visita di revisione, tranne quando questa riguarda la competenza tecnica alla guida.

 

Fonti alternative?

Se tutto quanto sopra indirizza verso l’obbligo di acquisire sempre il certificato anamnestico, è possibile ritenere che l’impiego così diffuso dell’autocertificazione sia giustificato da altre norme che intervengono nello stesso settore ma che, rispetto a quelle nazionali, sono di rango secondario?

In altre parole possono le leggi regionali incidere su di un settore così “delicato” come quello della concessione delle licenze di guida, in cui peraltro molte delle diposizioni vigenti derivano dal recepimento di Direttive Comunitarie, ossia di normative sovranazionali?

Si tratta certamente di questioni che attengono ad ambiti specializzati del Diritto, ma è comunque possibile esprimere qualche considerazione in merito.

Attualmente la suddivisione delle competenze fra Stato e Regioni è regolamentata dall’art. V della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001.

In particolare la suddivisione della competenza legislativa è trattata nell’art 117, ove sono indicate le materie per le quali essa è riservata allo Stato e quelle per cui esiste una concorrenza fra Stato e Regioni; in questo caso allo Stato spetta la determinazione dei principi fondamentali, ed alle Regioni la potestà legislativa.

Si stabilisce inoltre la specifica competenza legislativa delle Regioni per tutte le materie non espressamente riservate a quella dello Stato.

Fra le materie di esclusiva competenza statale rientrano l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; quindi le disposizioni sull’autocertificazione - essendo norme di Diritto Amministrativo - non possono rientrare fra le competenze legislative regionali che, al contrario, devono semplicemente recepirle.

Un esempio in questo senso è dato dalla Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, della Regione Liguria, in cui all’art. 22 - relativo all’autocertificazione ed alla presentazione di atti e documenti - nel c. 1 si stabilisce che “l’Amministrazione regionale adotta misure organizzative idonee a garantire l’applicazione di disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 … e successive modifiche ed integrazioni”.

Anche in base a queste disposizioni, quindi, non possono essere accettate dichiarazioni sostitutive di certificati medici e sanitari.

Più complesso è comprendere in quale ambito di competenze possano collocarsi le norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, comprese le disposizioni sulla valutazione dell’idoneità alla guida.

Fra le competenze legislative concorrenti fra Stato e Regioni nel settore del trasporto rientrano quelle relative più agli aspetti infrastrutturali che all’idoneità alla guida, mentre, per quanto si riferisce agli aspetti sanitari, le competenze concorrenti riguardano la tutela della salute, e quindi sembrano concernere maggiormente l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi sanitari.

Dal momento che le disposizioni del Codice e del Regolamento sono dirette ad uniformare, sul territorio nazionale, le regole relative alla guida di auto e motoveicoli - integrandosi con quelle valide a livello europeo - è più logico pensare che rientrino nella competenza legislativa dello Stato, e quindi non possano essere modificate da norme regionali, concorrenti od esclusive.

 

Conclusioni

Da quanto sopra riportato emerge che il diritto ad autocertificare i propri dati sanitari non è liberamente esercitabile se non espressamente stabilito dalle normative, per cui l’estensione di tale possibilità a situazioni in cui tale previsione non è chiaramente statuita - nello specifico il rinnovo e la revisione della patente di guida - costituisce una violazione delle norme di legge.

Al di là del fatto che nei moduli per l’autocertificazione il dichiarante sia avvisato che eventuali false dichiarazioni potranno avere conseguenze sul piano penale, la dichiarazione dovrebbe comunque essere considerata priva di qualsiasi valore probatorio, proprio perché non prevista dalle normative vigenti.

Diverso è il caso delle patenti nautiche per le quali la normativa prevede esplicitamente l’autocertificazione dei dati sanitari.

Questa dicotomia è il prodotto di una grave criticità della legge127/1997, che pur stabilendo il divieto di autocertificare le proprie condizioni di salute al contempo permette, se consentito da specifiche normative di settore, di derogare a questo principio.

Poiché le autocertificazioni redatte in occasione delle visite per l’ottenimento delle patenti possono non essere sempre veritiere, e considerato che il fine ultimo di questi accertamenti è la tutela della sicurezza del richiedente e della pubblica incolumità, la possibilità di deroghe al divieto generale dovrebbe essere abolita.

Data la confusa situazione attuale sarebbe, comunque, opportuno richiedere ai Ministeri competenti un chiarimento ufficiale sulla possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche per il rinnovo e la revisione delle patenti.

L’estensione dell’obbligo del certificato anamnestico per tutti i casi di ottenimento di una licenza di guida consentirebbe, in ogni caso, di far emergere un maggior numero di situazioni potenzialmente pericolose, aumentando così il livello di sicurezza della circolazione.

 

 

Documentazione di riferimento

 

DL n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada) e sm

DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione Codice della Strada) e sm

DPR n. 575 del 19/4/1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli)

DPR n. 610 del 16/9/1996 (Regolamento recante modifiche al DPR 495/1992)

Legge n. 127 del 15/5/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

DPR n. 403 del 20/10/1998 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni amministrative)

Circolare n. 21 del 24/3/1999 Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DPR n. 445 del 28/12/2000 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

DL n. 171 del 18/7/2005 (Codice della Nautica da Diporto) e sm

Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 146 del 29/7/2008 (Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto) e sm

Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, Regione Liguria (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi)

Legge n. 120 del 29/7/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Circolare Prot. n. 46247-P-05/I.4.C.D.2.2 del 5/11/2010 (“Quesiti applicativi comma 2-ter e comma 3 art. 119 Codice della Strada”)

DL n. 59 del 18/4/2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio MCTC di Torino, Ordine di Servizio n. 9/2001, 11° aggiornamento con decorrenza 1/1/2012

Ministero della Salute - Rilascio certificato idoneità psicofisica per rilascio-rinnovo della patente automobilistica o nautica (www. salute.gov.it)

 

Siti ASL

 

APSS Trento (www.aps.tn.it)

AS Alto Adige (www.asdaa.it)

ASL 8 Arezzo (www.usl8.toscana.it)

ASL Bari (www.sanita.puglia.it)

ASL Caserta (www.aslcaserta.it)

ASL 4 Chiavari (www.asl4.liguria.it)

ASL Cuneo 1 (www.aslcn1.it)

ASL 2 Lanciano (www.asl2abruzzo.it)

ASL 3 Genova (www.asl3.liguria.it)

ASL Grosseto (www.usl9.grosseto.it)

ASL Mantova (www.aslmn.net)

ASL Parma (www.ausl.pr.it)

ASL Pesaro (www.asurzona3.marche.it)

ASL Ravenna (www.ausl.ra.it)

ASL Rieti (www.asl.ri.it)

ASL Roma 1 (www.aslroma1.it)

ASL Roma 2 (www.aslrmc.com)

ASL Roma 3 (www.aslromad.it)

ASL Roma 5 (www.aslroma5.info)

ASL Teramo (www.aslteramo.it)

ASL Torino 4 (www.aslto4.piemonte.it)

ASL Torino 5 (www.aslto5.piemonte.it)

ASL Viterbo (www.asl.vt.it)

ASSL Cagliari (www.aslcagliari.it)

ASSL Sanluri (www.aslsanluri.it)

ASP Agrigento (www.aspag.it)

ASP Siracusa (www.asp.sr.it)

ATS Brianza (www.ats-brianza.it)

AUSL Cesena (www.ausl-cesena.emr.it)

ULSS 1 Belluno (www.ulss.belluno.it)

ULSS 2 Marca Trevigiana (www.ulss7.it)

ULSS 6 Euganea (www.ulss5.pd.it)

ULSS 9 Scaligera (www.medicinalegale.aulss9.veneto.it)

ULSS Serenissima (www.aulss3.veneto.it)

USL 6 Palermo (www.asppalermo.org)

USL Umbria 1 (www.uslumbria1.gov.it)

USL Umbria 2 (www.uslumbria2.it)

USL 7 Siena (www.usl7.toscana.it)

 

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive